lunedì 26 gennaio 2026
Il Comune di Novate Milanese, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29 novembre 2023, ha introdotto, a decorrere dal 01 febbraio 2024, l'imposta di soggiorno, dovuta da chiunque, pernotti nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e non sia residente nel Comune di Novate Milanese.
AGGIORNAMENTO: Con deliberazione di Giunta n 18 del 25 gennaio 2024, l'avvio dell'applicazione dell'imposta di soggiorno è stato posticipato al 1 aprile 2024
L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi presso la struttura. Dall'ottavo giorno di soggiorno consecutivo in poi, l'imposta non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio da 1 per i successivi 7 pernottamenti. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 30 novembre 2023 sono state deliberate - per l'anno 2024 - le seguenti tariffe:
OBBLIGO INFORMATIVA AI CLIENTI I gestori sono tenuti a informare i propri clienti dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno anche affiggendo apposita informativa (fornita dall'Ente) in spazi ben visibili. ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO PER IL CLIENTE L'imposta deve essere pagata da parte del soggetto che alloggia nella struttura ricettiva e, a titolo di attestazione di pagamento per il cliente, il gestore può, a scelta:
Il gestore è tenuto a conservare le quietanze per un periodo di cinque anni. Il gestore è responsabile della riscossione e degli obblighi tributari, con diritto di rivalsa sui clienti. In caso di mancato versamento da parte del cliente, il gestore della struttura è tenuto a versare l'imposta in qualità di Responsabile del pagamento dell'imposta. ESENZIONI: L'imposta non è dovuta nei seguenti casi:
RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE I gestori devono riversare al Comune di Novate Milanese le somme riscosse, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare (16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio), mediante modello F24 compilando i campi sottoindicati e utilizzando i seguenti codici:
Contestualmente al versamento delle somme dovute, i gestori sono tenuti a comunicare il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti, utilizzando il modulo fornito dall'Ente ("Comunicazione presenze e versamenti"). La comunicazione deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti. Il modulo dovrà essere inviato (tramite mail ordinaria o certificata) all'indirizzo: comune.novatemilanese@legalmail.it
In caso di gestione di più strutture ricettive, il gestore dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune di Novate Milanese - Ufficio Tributi - il periodo di chiusura.
DICHIARAZIONE AD AGENZIA DELLE ENTRATE
Il gestore deve presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica (tramite l'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le proprie credenziali Fisconline/Entratel) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una "dichiarazione di imposta di soggiorno" (modello 22 Agenzia delle Entrate) contenente oltre alle generalità del soggetto gestore e dell'eventuale intermediario, i dati della struttura ricettiva, i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune nell'arco di tutti i trimestri relativi alle strutture oggetto della dichiarazione nonché specificando la categoria e il numero di esenzioni applicate. La prima scadenza sarà quindi entro il 30 giugno 2025 con i dati relativi al 2024. La dichiarazione non deve essere trasmessa al Comune ma esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.